mutuo cointestato con coniuge
fiscalmente a carico e detrazione IRPEF
04.11.2001
c.m. 26 gennaio 2001, n. 7/E
D. Posto che le modifiche introdotte
dall'articolo 2, lettera f), della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 alla
disciplina della detrazione d'imposta prevista per gli interessi passivi
gravanti sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della casa di abitazione
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001, un soggetto
cointestatario, con il coniuge fiscalmente a carico, di un contratto di mutuo
stipulato nel 1998, puņ detrarre per il periodo d'imposta 2001 anche la quota
di interessi imputabile al coniuge?
R. La
legge finanziaria 2001 ha inserito nel comma 1 dell'art. 13-bis del TUIR un
periodo nel quale si stabilisce che, in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote
d'interessi. Tale disposizione, la cui entrata in vigore č stabilita a partire
dal periodo d'imposta 2001, si applica a prescindere dalla data in cui č stato
stipulato il contratto di mutuo. Pertanto a partire dal periodo d'imposta 2001,
il coniuge che possiede redditi puņ fruire della detrazione non solo in
relazione alla propria quota d'interessi ma anche, in luogo del coniuge che
risulti a suo carico, per la quota d'interessi a questi imputabile.