mutuo cointestato con coniuge fiscalmente a carico e detrazione IRPEF


04.11.2001

c.m. 26 gennaio 2001, n. 7/E

 

 D. Posto che le modifiche introdotte dall'articolo 2, lettera f), della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 alla disciplina della detrazione d'imposta prevista per gli interessi passivi gravanti sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della casa di abitazione si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001, un soggetto cointestatario, con il coniuge fiscalmente a carico, di un contratto di mutuo stipulato nel 1998, puņ detrarre per il periodo d'imposta 2001 anche la quota di interessi imputabile al coniuge?

 

 

 

R. La legge finanziaria 2001 ha inserito nel comma 1 dell'art. 13-bis del TUIR un periodo nel quale si stabilisce che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote d'interessi. Tale disposizione, la cui entrata in vigore č stabilita a partire dal periodo d'imposta 2001, si applica a prescindere dalla data in cui č stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto a partire dal periodo d'imposta 2001, il coniuge che possiede redditi puņ fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota d'interessi ma anche, in luogo del coniuge che risulti a suo carico, per la quota d'interessi a questi imputabile.